SUDIO LEGALE Casarotti e Teruggi

LA RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL DANNO CREATO DA FAUNA SELVATICA

LA RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL DANNO CREATO DA FAUNA SELVATICA

In materia di danni da fauna selvatica si è espresso il Tribunale di Novara (sentenza n. 428/2020), aderendo al più recente ed ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (si veda, ex multis, Cass. n. 20997/2020). Il Tribunale ha infatti affermando che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema. 

Conseguentemente il Tribunale di Novara ha affermato la legittimazione passiva esclusiva della Regione Piemonte in relazione alla domanda risarcitoria formulata dal danneggiato, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari.

Avv. Alessandro Vella

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